Comunicare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Comunicare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Per l’esecuzione di interventi non riguardanti le parti strutturali che non rientrano nell'attività edilizia libera e che non sono soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di attività l’interessato deve presentare comunicazione di inizio lavori asseverata senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis).

In particolare sono soggetti a comunicazione di inizio dell'attività edilizia gli interventi definiti dalla Legge regionale 10/08/2016, n. 16, aggiornata ed integrata dalla Legge regionale del 06/08/2021, n. 23 e dalla Legge regionale del 18/03/2022, n. 2.

Approfondimenti

Acquisizione delle autorizzazioni preliminari all'intervento edilizio

Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis). 

In questo caso è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).

Sanzione per mancata comunicazione

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 1.000,00 €.

L’importo della sanzione è ridotto di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Tutela delle prestazioni professionali

Alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) deve essere allegata la lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal titolare e dal professionista per accettazione (Legge regionale 22/02/2019, n. 1, art. 36).
Prima dell'effettivo inizio dei lavori e, comunque entro il ventesimo giorno dalla presentazione dell'istanza, deve essere trasmessa la dichiarazione attestante il pagamento delle spettanze, sottoscritta dal professionista.

Servizi

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Aree tematiche: Casa
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Ultimo aggiornamento: 28/03/2024 11:31.05